La normativa che disciplina le barriere architettoniche ha imposto agli edifici preesistenti una serie di criteri e parametri di progettazione per garantire l’accessibilità delle parti comuni. Queste dinamiche riguardano quindi anche l’installazione di un servoscale all’interno di un condominio.
Ma cosa dice esattamente la normativa sulle barriere architettoniche? E cosa succede a livello decisionale riguardo ai condòmini?
La normativa e il servoscale
Quando parliamo di normativa anti-barriere architettoniche, facciamo riferimento alle legge numero 13 del 1989, la quale permette di installare il servoscale liberamente, anche senza il consenso degli altri condòmini; non è necessario, quindi, ottenere il parere positivo della maggioranza dell’assemblea.
L’installazione di in un servoscale implica però una procedura particolare. L’utente che ha necessità di superare le barriere architettoniche presenti nel condominio deve contattare l’amministratore, tramite forma scritta, e comunicare la volontà (e necessità) di installare il servoscale. Dopo i successivi tre mesi, senza alcuna delibera, il condomino interessato può dare il via all’installazione a propria cura e spese.
Non poche volte capita che sorgano dei contenziosi tra gli abitanti del condominio. Per questo motivo il percorso che parte dalla richiesta all’amministratore ha bisogna di varie tappe di approfondimento e chiarimenti, configurandosi così meno agevole del previsto.
I contenziosi sono effetto del fatto che la riforma del condominio non ha comportato alcuna modifica su questo modus operandi. Anzi, questo processo facilità e incoraggia l’installazione di servoscala in contesti condominiali.
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